Dal 9 maggio 2012 si applicano le nuove disposizioni legislative in materia anagrafica introdotte dall’articolo 5 del decreto legge 09.02.2012, n. 5 convertito in legge 04.04.2012, n. 35.
Tali disposizioni riguardano: il cambio di residenza con provenienza da un altro Comune o dall’estero, il cambio di abitazione all’interno del Comune ed il trasferimento della residenza all’estero.
I cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche di cambio residenza o cambio abitazione (utilizzando gli appositi modelli allegati) con le seguenti modalità:
– direttamente all’Ufficio Servizi demografici del Comune di Borgo San Giovanni – Via Aldo Moro n. 33;
– con Racc. A.R. indirizzata ai Servizi Demografici – Comune di Borgo San Giovanni – Via Aldo Moro n. 33 – 26851 Borgo San Giovanni (LO);
– via fax al numero 0371/97191;
– per via telematica direttamente all’indirizzo mail anagrafe@comune.borgosangiovanni.lo.it oppure tramite PEC all’indirizzo comune.borgosangiovanni@pec.regione.lombardia.it .
La trasmissione in via telematica è consentita ad una delle seguenti condizioni:
– che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
– che l’autore sia identificato dal sistema informatico con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
– cha la dichiarazione sia trasmessa attraverso casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
– che la copia della dichiarazione, completa di firma autografa e copia di un documento di identità valido del dichiarante, sia acquisita mediante scanner e trasmessa attraverso posta elettronica semplice.
Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento di identità del richiedente e di tutte le persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente, che se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.
I cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione Europea devono allegare alla dichiarazione la documentazione di cui all’allegato A.
I cittadini di Stato appartenente all’Unione Europea devono allegare alla dichiarazione la documentazione di cui all’allegato B.
PROSIEGUO DELL’ITER
A seguito della dichiarazione resa, l’Ufficio Anagrafe procederà entro i 2 (due) giorni lavorativi successivi alla dichiarazione, a registrare le variazioni, con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione stessa.
L’Ufficio provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l’iscrizione o variazione. Trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa, senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l’iscrizione o variazione si intende confermata.
CONSEGUENZE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI
Qualora dagli accertamenti dei requisiti, risulti che le dichiarazioni rese sono mendaci, si applicano gli articoli 75 e 76 del DPR n. 445/2000, i quali dispongono la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace. L’Ufficiale d’anagrafe provvederà a segnalare all’autorità di pubblica sicurezza le discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti. (art. 19, coma 3, DPR n. 223/1989).