L’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 applicabile per gli enti locali a l’art. 18-bis del D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che le Regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali adottino un sistema di indicatori semplici, denominato “Paino degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni. In attuazione del citato articolo 18-bis, sono stati emanati due decreti, del Ministero dell’Economia e delle Finanze (decreto del 9 dicembre 2015) e del Ministero dell’Interno (decreto del 22 dicembre 2015). Gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il Piano degli indicatori al bilancio di previsione e al rendiconto della gestione. Le prime applicazioni del decreto sono da riferirsi al rendiconto della gestione 2016 e al bilancio di previsione 2017-2019 come stabilito dal comma 5 dell’articolo unico del Decreto del Ministero dell’Interno del 22 dicembre 2015.
Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio
Dlgs 33/2013 - Articolo 29, comma 2 - Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 91 del 2011.